Piani emergenza

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Il Ministero dell’Interno ha diffuso una lettera circolare con la quale ha fornito gli indirizzi applicativi per risolvere la situazione critica di stabilimenti industriali esistenti che devono presentare l’aggiornamento del rapporto di sicurezza ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legislativo 334/1999.
Quest’ultimo detta le disposizioni finalizzate a prevenire gli incidenti rilevanti connesse a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l’uomo e l’ambiente.
Si tratta quindi di un tema particolarmente importante alla luce anche degli indirizzi europei che hanno spinto per la predisposizione di piani di emergenza esterni che tengano sotto controllo gli incidenti di questo genere.
Nella circolare viene fatto un puntuale richiamo al necessario coinvolgimento di tutti i soggetti individuati dal decreto e viene richiesta sollecitudine nell’invio dei rapporti di sicurezza per consentire l’aggiornamento triennale del piano di emergenza esterno da parte dei Prefetti.
In caso di complessità dell’attività, si legge nel testo, si raccomanda "il controllo della loro ottemperanza nei tempi stabiliti dal CTR e la verifica del recepimento delle stesse in occasione della presentazione, da parte del gestore, dei rapporti di sicurezza aggiornati”.
Nelle more dell’individuazione delle aree ad alta concentrazione di stabilimenti oppure in casi di complessi industriali multi-societari, occorre la verifica della presentazione, ad opera dei gestori della sicurezza, dietro valutazione del CTR dei singoli rapporti, richiamando la responsabilità di questi nell’aggiornamento corretto delle informazioni ivi riportate, evitando le firme congiunte dei gestori di attività che abbiano cambiato la ragione sociale.
Un riferimento, infine, alle aree industriali presenti in ambiti portuali industriali, petroliferi e commerciali ove, fino all’entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs. 334/99 deve essere applicato il Decreto Ministeriale 293/2001 che prevede la redazione di un “Rapporto Integrato di Sicurezza portuale” e di un “Piano di emergenza esterno dell’area portuale".

Commenti

INFOTEL ha detto…
Il D.Lgs 626/94, sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, affronta fra i suoi argomenti il tema dell'emergenza. In particolare nel Titolo I capo 3° si formulano indicazioni a carico dei datori di lavoro relative alle misure da attuare in caso di prevenzione degli incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso, che possono concretizzarsi in una vera e propria gestione dell'emergenza.

Le prime indicazioni legislative in merito ad una possibile gestione e organizzazione dell'emergenza si riscontrano nel DM 31/07/34 sull'impiego e sulla manipolazione degli oli minerali. Successivamente, nell'art. 48 del DPR 185/64 sull'uso pacifico dell'energia nucleare, l'argomento si andava configurando in termini più netti e dettagliati nell'obbligo della pianificazione delle "situazioni eccezionali". In seguito, nel DPR 175/88, all'art. 5, si dispone l'obbligo di predisposizione dei "piani di emergenza" così denominati dal legislatore e la cui responsabilità è attribuita ai gestori di impianti o attività a rischio di incidente rilevante.

Questo breve quadro storico-normativo dimostra che il concetto di piano di emergenza ha subito una evoluzione, allargandone il campo di applicazione, non più limitato ad attività specifiche (oli minerali, energia nucleare, aziende a rischio di incidente rilevante), e precisando i compiti del datore di lavoro. Tale evoluzione comporta una più concreta definizione laddove vengono individuati e delineati gli elementi strutturali di un piano di emergenza: pronto intervento, organizzazione del salvataggio, organizzazione del pronto soccorso, informazioni sui comportamenti da adottare in caso di pericolo, rapporti con le autorità competenti. In particolare l'andamento e l'evoluzione di una situazione di emergenza sono fatti dipendere dal livello organizzativo interno dell'azienda (risorse umane predisposte e disponibili, sistemi impiantistici idonei, ecc.) e dalla capacità di contenere i danni (formazione professionale dei lavoratori).

Il D.Lgs 626/94 richiede, in sostanza, al sistema aziendale che l'organizzazione interna, per affrontare l'eventuale stato di emergenza, sia uno strumento operativo facente parte a tutti gli effetti dell'insieme dei provvedimenti di sicurezza da attuare.
INFOTEL ha detto…
IL PIANO DI EMERGENZA (PE) LEGATO AI RISCHI PROPRI DELL'ATTIVITÀ



Le situazioni critiche, che possono dar luogo a situazioni di emergenza, possono essere grossolanamente suddivise in:



· eventi legati ai rischi propri dell'attività (incendi e esplosioni, rilasci tossici e/o radioattivi, ecc.);

· eventi legati a cause esterne (allagamenti, terremoti, condizioni meteorologiche estreme, ecc.).



Una particolareggiata e approfondita valutazione dei rischi (1) di una attività lavorativa permette di rilevare l'eventuale possibilità di avere incidenti anche particolarmente gravi e a bassa probabilità di accadimento, non evitabili con interventi di prevenzione e per i quali è necessario predisporre misure straordinarie da attuare in caso di reale accadimento. L'insieme delle misure straordinarie, o procedure e azioni, da attuare al fine di fronteggiare e ridurre i danni derivanti da eventi pericolosi per la salute dei lavoratori (e della eventuale popolazione circostante) viene definito piano di emergenza.

Obiettivi principali e prioritari, di un piano di emergenza aziendale, sono pertanto quelli di:



· ridurre i pericoli alle persone;

· prestare soccorso alle persone colpite;

· circoscrivere e contenere l'evento (in modo da non coinvolgere impianti e/o strutture che a loro volta potrebbero, se interessati, diventare ulteriore fonte di pericolo) per limitare i danni e permettere la ripresa dell'attività produttiva al più presto.



Il piano di emergenza deve essere sicuramente predisposto per quelle attività, che comportando il rischio specifico di incendio (2), esplosione, rilascio tossico e/o radioattivo, sono soggette ad una o più normative tecniche o legislative specifiche illustrate in tabella 1.

In tutte le restanti attività, salvo diversa determinazione, come previsto dal D.Lgs 626/94, non si ritiene necessaria la stesura di un vero e proprio piano di emergenza, bensì può essere sufficiente la predisposizione di procedure formalizzate che prevedano:



· una adeguata informazione e formazione dei lavoratori per quanto riguarda l'utilizzo degli equipaggiamenti di emergenza (estintori, autorespiratori, ecc.) determinati ed introdotti in base alla valutazione dei rischi;

· una corretta gestione dei luoghi di lavoro (non ostruzione delle vie di esodo, rimozione, occultamento o manomissione degli equipaggiamenti di emergenza, ecc.)

· una corretta e tempestiva manutenzione degli impianti.

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