Decreto sicurezza testo unico

Consiglio dei Ministri n. 95 del 06.03.2008
Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

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INFOTEL ha detto…
Piena tutela contro gli incidenti a tutte le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli a tempo determinato "flessibili", a domicilio e a distanza come nel caso del telelavoro. E' questo uno degli obiettivi chiave del decreto delegato varato dal Consiglio dei ministri, elaborato dal ministero della Salute e da quello del Lavoro. Per combattere le morti bianche, le aziende che non rispetteranno le regole sulla sicurezza (comprese quelle per la messa in regola dei dipendenti) saranno tagliate fuori dalla possibilità di lavorare per le opere pubbliche; e le imprese che hanno oltre il 20% di lavoratori in nero verranno sanzionate. Il testo prevede poi provvedimenti a favore della formazione e iniziative scolastiche per favorire una migliore cultura della sicurezza.

SANZIONI. Nella versione finale il decreto prevede un regime sanzionatorio pesante, tuttavia più morbido rispetto a quella originale, che prevedeva l'arresto da sei mesi a due anni per il datore di lavoro che non avesse effettuato le adeguate verifiche dei rischi in casi specifici. Il decreto approvato prevede la possibilità, in alcune circostanze, di tramutare l'arresto - stabilito nei casi di gravi inadempienze in aziende considerate fortemente a rischio fino ad un massimo di un anno e mezzo - con il pagamento di un'ammenda non inferiore a 8000 euro e non superiore a 24.000 euro, se il datore di lavoro si mette in regola con gli adempimenti previsti. Tale possibilità tuttavia è
esclusa quando il datore di lavoro è recidivo, o se si sono determinati, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore.

Tra le altre sanzioni previste dal testo unico ci sono le sanzioni intermedie, che oscillano tra multe e, per i casi più gravi, arresto, sanzioni solo pecuniarie e semplici illeciti amministrativi.

Nuova attenzione viene dedicata alla prevenzione al rischio di caduta dall'alto (mancato utilizzo della cintura di sicurezza, mancanza di protezioni verso il vuoto) e alle violazioni che espongono al rischio di seppellimento, folgoramento, rischio d'incendio o rischio amianto.

INCIDENTI GRAVI. In caso di colpa in un incidente grave dove si sono riscontrati feriti o morti, oltre alle sanzioni amministrative fino a 1.500.000 euro, scatta la sospensione dell'attività e interdizione alla collaborazione con le P.A. e alla partecipazioni ai pubblici appalti e gare d'asta. A queste misure si aggiungono le imputazioni di carattere penale per lesioni o omicidio colposo.

FONDI. Gli importi in denaro raccolti con le sanzioni pecuniari verranno utilizzati per finanziare la prevenzione.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO. Riguarderà le aziende committenti di appalti e sub appalti. Servirà ad analizzare tutte le possibili situazioni di pericolo o rischio in tutte le lavorazioni che vedano coinvolte le diverse aziende che operano nello stesso sito produttivo.

LIBRETTO SANITARIO PERSONALE. Seguirà l'intera vita lavorativa, anche quando si cambierà lavoro. I dati raccolti dal medico dell'azienda verranno annualmente comunicate al Servizio Sanitario Nazionale per il tramite della ASL territorialmente interessata. Sarà così possibile avere a disposizione una informazione epidemiologica per milioni da lavoratrici e lavoratori sottoposti a visite mediche professionali. Viene confermato l'obbligo per le aziende di tenere un registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni.

RAPPRESENTANTI. In tutte le aziende si debbono tenere le elezioni indipendentemente dal numero dei dipendenti e viene istituito il rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza territoriale. Nasce anche il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza di Sito (porti, cantieri grandi opere, siti industriali) che superino la presenza di 500 lavoratori con più aziende.
INFOTEL ha detto…
Consiglio dei Ministri n. 95 del 6 marzo 2008

6 Marzo 2008

La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica:

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi alle ore 17,40 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Romano Prodi.

Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Enrico Letta.

Il Consiglio, appositamente convocato, ha discusso e approvato uno schema di decreto legislativo che dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza del lavoro. Si tratta di un provvedimento che il Governo considera ineludibile e dovuto, anche nell’attuale fase di scioglimento delle Camere, in considerazione dell’incidenza dei tragici eventi legati a infortuni occorsi di recente, della rilevanza sociale della materia (più volte sottolineata anche dal Presidente della Repubblica) e dell’ampia convergenza di consensi registrata fra le forze politiche.

Il provvedimento ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro le cui regole – fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell’arco di quasi sessanta anni – sono state rivisitate e collocate in un’ottica di sistema. La riforma è stata realizzata, da un lato, in piena coerenza con le direttive comunitarie e le convenzioni internazionali e, dall’altro, nel più assoluto rispetto delle competenze in materia attribuite alle Regioni dall’articolo 117 della Costituzione. Tra le principali novità contenute nel testo, varato grazie all’iniziativa congiunta dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute e attraverso il costante coinvolgimento delle parti sociali, si segnalano:

- l’ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, ora riferite a tutti i lavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro, senza alcuna differenziazione di tipo formale (c.d. principio di effettività della tutela che implica la tutela di tutti coloro, a qualunque titolo, operano in azienda) e finanche ai lavoratori autonomi, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro;

- il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali (destinati a operare, su base territoriale o di comparto, ove non vi siano rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in azienda), e la creazione di un rappresentante di sito produttivo, presente in realtà particolarmente complesse e pericolose (ad esempio, i porti);

- la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, eliminazione delle sovrapposizioni e miglioramento dell’efficienza degli interventi. Viene creato un sistema informativo, pubblico ma al quale partecipano le parti sociali, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche a indirizzare le azioni pubbliche;

- il finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, tra le quali l’inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza sul lavoro;

- la revisione del sistema delle sanzioni. In base ai criteri indicati dalla legge delega 123/2007 è stata prevista la pena dell’arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità. Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede, invece, che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell’arresto alternativo all’ammenda o della sola ammenda, con un’attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Per favorire l’adeguamento alle disposizioni indicate dal decreto legislativo, al datore di lavoro che si metta in regola non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria. Nella stessa logica, il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all’obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 euro a un massimo di 24.000. Ovviamente tale possibilità è esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore. Restano, naturalmente, inalterate le norme del codice penale - estranee all’oggetto della delega - per l’omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;

- l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali, attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Al fine di consentire il completamento degli interventi di protezione civile, il Consiglio ha poi prorogato due stati d’emergenza già dichiarati nella Regione siciliana, il primo per rottamazione e demolizione di veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, il secondo per la tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

Il Consiglio ha autorizzato poi il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, Luigi Nicolais, ad esprimere il parere favorevole del Governo sull’atto di indirizzo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del comparto Università.

Il Consiglio ha quindi confermato quale Presidente della Lega navale italiana l’ammiraglio di squadra in ausiliaria Marcello DE DONNO, su proposta del Ministro della difesa, Arturo Parisi, mentre, su proposta del Ministro dei trasporti, Alessandro Bianchi, è stato nominato commissario delegato del Governo alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro il professore ingegnere Rodolfo DE DOMINICIS, già Commissario straordinario del Governo.

Su proposta del Ministro dell’interno, è stato approvato un movimento di prefetti.

Infine, il Consiglio, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, Linda Lanzillotta, ha esaminato alcune leggi regionali, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

La seduta ha avuto termine alle ore 19,00.

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