RISPARMIO ENERGETICO NELL'EDILIZIA

Nella riunione dello scorso 27 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura uno schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/32/CE in materia di incremento dell'efficienza energetica, di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili. La bozza, sulla quale saranno ora acquisiti i prescritti pareri (Commissioni parlamentari, Consiglio di Stato e Conferenza Stato-Regioni), reca anche importanti disposizioni in materia di edilizia, di seguito brevemente sintetizzate.
Il provvedimento si propone di contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico ed alla tutela dell'ambiente, attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, ed a questo scopo stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici, definendo obiettivi , meccanismi ed incentivi necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia.
Bonus volumetrici per pareti e solai
Tra le misure di maggiore interesse per il settore dell'edilizia e delle costruzioni si segnala in particolare il comma 1 dell'art. 11, il quale prevede che negli edifici di nuova costruzione lo spessore superiore ai 30 centimetri delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, nonché il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia termica degli edifici, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e dei rapporti di copertura, non conteggiando la parte eccedente i 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi.
Edilizia pubblica
Le pubbliche amministrazioni avranno l’obbligo di utilizzare gli strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico, che prevedono una riduzione dei consumi; dovranno redigere le diagnosi energetiche degli edifici pubblici, in caso di ristrutturazione degli impianti termici o di ristrutturazioni edilizie riguardanti almeno il 15% della superficie esterna dell'involucro edilizio. Saranno, infine obbligare a redigere la certificazione energetica degli edifici, in caso di metratura utile superiore ai 1000 metri quadrati, e ad esporre al pubblico l’attestato di certificazione, ai sensi del Dlgs 192/2005.
Risparmio energetico in nuovi edifici o complessi immobiliari
Il comma 4 dell'art. 11, in riferimento agli incentivi di cui al comma 351 della L. 296/2006 (finanziaria 2007 - Cfr BLT n. 1/2007), dispone che la data ultima di inizio lavori è prorogata al 31.12.2009 e quella di fine lavori da comprendersi entro i tre anni successivi. Si ricorda che il citato comma 351 dispone l'erogazione di un contributo pari al 55% delle spese extra, ivi comprese quelle per la progettazione, sostenute per il conseguimento, nell'ambito di lavori per la realizzazione di nuovi edifici o complessi di edifici di volumetria totale superiore a 10.000 mc (iniziati entro il 31.12.2007, salvo approvazione del nuovo decreto) e conclusi entro i tre anni successivi, di un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per mq di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al D. Leg.vo 192/2005, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.
Impianti solari termici e fotovoltaici senza DIA
Il comma 3 dell'art. 11 prevede che gli interventi di installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, ed i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività. In pratica l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici, nel rispetto delle condizioni sopra illustrate, ricade nel regime dell'attività edilizia libera. In pratica in questi casi, qualora i medesimi edifici non ricadano in centri storici, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
Dunque in pratica viene liberalizzata la possibilità di aumentare lo spessore di murature portanti (fino ad un massimo di 30+25cm) e solai (fino ad un massimo di 30+15cm) senza incidere nel calcolo di volumi e superfici, rendendo in questo modo più semplice l'applicazione di nuove tecnologie per il risparmio energetico.
Deroga normative su distanze ed altezze massime
Il comma 2 del medesimo art. 11 prevede inoltre, in caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori nelle murature e nei solai, la possibilità di derogare alle normative nazionali, regionali o locali in materia di distanze minime tra gli edifici e dalle strade, fino ad un massimo di 20cm per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne e di 25cm per il maggiore spessore degli elementi di copertura.

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