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Visualizzazione dei post da aprile, 2008

Circolare Sicurezza

Com’è noto, Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha firmato il decreto legislativo, il cosiddetto Testo Unico, che riordina e razionalizza la normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Ora, per l’entrata in vigore, manca solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le prescrizioni imposte dal decreto, vengono applicate nel caso di lavori in appalto e subbappalto, dove il datore di lavore svolge il ruolo di committente. Ovviamente a tale adempimento devono attenersi anche gli Enti pubblici, in quanto diventa, responsabilità del Datore di lavoro, la redazione di tale documento di valutazione rischi, dove vengono analizzate le lavorazioni interferenti con la regolare attività dell'ente e le possibili interferenze tra più imprese appaltatrici. Al riguardo il Consorzio Infotel s.c.a r.l - propone il servizio SICURNET , realizzato per venire incontro alle esigenze degli Enti pubblici al fine di rispettare gli adempimenti previsti dalla Legge, che c

POS alla luce della Legge 123/07

La legge 123/07 all'articolo 6 sancisce: "Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le Generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto." Per quanto riguarda il POS, la Legge 123/07 non detta alcuna norma per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza, tenendo conto che l’Impresa Appaltatrice dovrà produrre un proprio Piano Operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, che dovrà essere Coordinato con il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenz

Schede Omaggio

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Il 1° aprile il Governo ha approvato in via definitiva il nuovo decreto sulla Salute e Sicurezza dei Lavoratori, che abroga il DLgs 626/94 e dà piena attuazione alle Legge 123/07. Un provvedimento di portata storica, che si applica a tutte le tipologie di lavoratori e obbliga le aziende a un'immediata revisione delle politiche di sicurezza e alla riorganizzazione delle attività di prevenzione e formazione. In occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro il Consorzio Infotel offre a titolo gratuito : SCHEDE di SICUREZZA (Luoghi di Lavoro e Cantieristica) Pratico ed Efficiente pacchetto contenente numerose schede redatte in formato Microsoft Word. Le schede riportano la classificazione e la valutazione dei rischi, le relative misure di prevenzione e protezione ed i DPI obbligatori (Dispositivi di Protezione Individuale). News 2 del 24 Aprile 2008 (Validità dell’offerta fino al 30/04/2008 ) Richiedi Schede

sicurezza 626: Firmato decreto sicurezza

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Firmato decreto sicurezza Sco pri di piu'

duvri documento di valutazione dei rischi

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L'art. 3 della legge 123/07 sosituisce l'art. 7 al comma 3 del D.Lgs. 626/94 nel seguente modo: "il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi ( DUVRI ) che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi." Tali prescrizioni, vengono applicate nel caso di lavori in appalto e subbappalto, dove il datore di lavore svolge il ruolo di committente. Ovviamente a tale adempimento devono attenersi sia gli Enti privati ma anche gli Enti pubblici, in quanto diventa, responsabilità del Datore di lavoro, la redazione di tale documento di valutazione rischi, dove vengono analizzate le lavorazioni interferenti con la regolare attività dell'

Dichiarazione di conformità

Impianti esistenti: non è necessaria la dichiarazione di conformità Comunicato stampa del Ministero dello Sviluppo Economico Nessun rischio di distacco di acqua, luce e gas per le vecchie utenze domestiche che non hanno il certificato di conformità degli impianti. A chiarirlo è il Ministero dello Sviluppo economico che nella nota esplicativa che segue interviene per facilitare l’applicazione della disposizione che impone al fornitore di sospendere l’erogazione di luce acqua e gas se non viene consegnata copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza degli impianti. In particolare, il Ministero anche per cancellare le possibili preoccupazioni degli utenti e dei fornitori su eventuali ostacoli al processo di liberalizzazione, chiarisce che: 1) i commi da 3 a 5 dell’art. 8 del Decreto Ministeriale n. 37/2008 (secondo i quali entro trenta giorni dall’allacciamento della fornitura di gas, luce e acqua deve essere consegnata al fornitore copia della dichiarazione di conformità o d

DL Milleproroghe

Il Senato ha approvato senza modifiche la legge di conversione del DL Milleproroghe, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati; pertanto il DL 248/2007, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria è stato convertito in legge. Riepiloghiamo le disposizioni contenute nel provvedimento, che interessano il settore dell’edilizia. Regime transitorio delle Norme Tecniche per le Costruzioni L’articolo 20 proroga al 30 giugno 2009 il termine fino al quale sarà consentita l’applicazione facoltativa delle nuove NTC approvate con il DM 14 gennaio 2008, delle NTC approvate con il DM 14 settembre 2005, e della normativa del 1996. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, e per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore delle nuove NTC, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione

Il DURC

Il DURC, che fino a poco tempo fa era un documento che era richiesto nel campo delle costruzioni, (intendendo per questo l’edilizia sia pubblica che privata, nonché l’installazione di impianti), è divenuto a seguito della legge finanziaria 2007, un obbligo che viene allargato a tutti i settori, di attività che richiedono il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi. Al fine di chiarire meglio la situazione, ed a seguito dell’emanazione della Circolare n. 5 del 30 gennaio 2008 emanata dal Ministero del Lavoro, riteniamo opportuno fare il punto della situazione. L’obbligo della presentazione del D.U.R.C. è richiesto ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nell’ambito di: procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubbliche; nei lavori privati dell’edilizia; Per quanto riguarda la nozione di”benefici contributivi e normativi”, il Ministero, con la circolare sopra citata, chiarisce che il beneficio si configura c

DM 2008 n.37

DM 2008 n.37 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, recante il Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza; Vista la legge 5 gennaio 1