duvri documento di valutazione dei rischi

L'art. 3 della legge 123/07 sosituisce l'art. 7 al comma 3 del D.Lgs. 626/94 nel seguente modo: "il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,

elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze.

Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi."


Tali prescrizioni, vengono applicate nel caso di lavori in appalto e subbappalto, dove il datore di lavore svolge il ruolo di committente. Ovviamente a tale adempimento devono attenersi sia gli Enti privati ma anche gli Enti pubblici, in quanto diventa, responsabilità del Datore di lavoro, la redazione di tale documento di valutazione rischi, dove vengono analizzate le lavorazioni interferenti con la regolare attività dell'ente e le possibili interferenze tra più imprese appaltatrici.

comma 910 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296: 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

art. 5, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e poi dall'art. 3, L. 3 agosto 2007, n. 123: 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, ELABORANDO UN UNICO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CHE INDICHI LE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

comma 910 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296: “L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”comma aggiunto dall'art. 3, L. 3 agosto 2007, n. 123: 3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559 (Somministrazione), 1655 ( appalto d’opera o di servizio) e 1656 ( subappalto) del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all’articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

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