Luoghi di lavoro Art 64 - 66 67

Luoghi di lavoro Titolo II – Artt. 64-66

64. Obblighi del DDL: sostanzialmente invariati (Sanzioni Penali)

2 Locali sotterranei: sostituito “protezione dall’umidità” con “microclima” (Sanzioni Penali)
3 Lavori in ambienti sospetti di inquinamento: sostanzialmente invariato (Sanzioni Penali)

Titolo II – Art. 67

1 La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonchè gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all'organo di vigilanza competente per territorio. (Sanzioni Amministrative)

2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi: (Sanzioni Amministrative)
a) alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. L'organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati (eliminato ilriferimento ai 30 giorni per silenzio-assenso).

2 La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
3 La notifica di cui al presente articolo e' valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni di cui all'articolo 53, comma 5 (tenuta della documentazione).

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