Aggiornamento Versione 2.6



Aggiornamento Versione 2.6

Sono state implementate le seguenti funzionalità:

Aggiunte nuove stampe :

Nomina Preposto

Nomina Responsabile emergenze

Nomina Addetti Servizio Prevenzione e Protezione

Nomina Addetti Emergenze ed Evacuazione

Nomina Addetti Primo Soccorso

Nomina Addetti Antincendio

Elezione RLS Aziendale

Nuova Funzionalità Elenco Risorse:

per ogni Unità produttiva sarà possibile elencare le risorse presenti (macchine, attrezzature, sostanze, impianti) con la possibilità di riportarne tutti i dettagli (fornitore, fabbricante, matricola, ecc.)

Nuova Stampa: Elenco Risorse

Nuova Funzionalità: Gestione di più dirigenti

Nuova Funzionalità: Gestione di più preposti

Personalizzazione stampa DVR, sarà possibile scegliere di stampare :

Il documento completo (senza paragrafo piano di miglioramento)

Il DVR senza Relazione Introduttiva

La valutazione dei rischi per Unità produttiva

Stampa Segnaletica aziendale con immagini

Stampa scheda tecnica DPI negli Archivi di base

Migliorata formattazione DVR e Piano di Miglioramento, tutte le pagine saranno stampate in verticale

Risolto bug funzionale sui filtri del Programma di Miglioramento

Migliorata Stampa del Piano di Miglioramento (eliminate tabelle vuote)

Documento per il sopralluogo aziendale

Aggiornati tutor multimediali e manuale d’uso

Esportazione anagrafica aziendale e dipendenti in SicurTool versione 1.5

Scarica Demo

Commenti

INFOTEL ha detto…
Lavoro System è il software per la gestione completa della sicurezza nei luoghi di lavoro aggiornato al D.Lgs. n.81 del 09.04.08 (Attuazione ufficiale e definitiva del Testo Unico sulla Sicurezza - ex D.Lgs 626/94).

Consente di classificare ed identificare i livelli di rischio e migliorare nel tempo le prestazioni in materia di sicurezza. Implementato attraverso le più recenti tecnologie informatiche (.Net e Database relazionale Microsoft SQL Server Express) risulta semplice ed immediato nell’utilizzo, personalizzabile ed affidabile.

Attraverso Lavoro System, ideato e realizzato per i consulenti della sicurezza ed ottimale per aziende, imprese, fabbriche ed industrie, si può effettuare una valutazione completa dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Il software permette di identificare i luoghi di lavoro (reparti, postazioni di lavoro) identificare i pericoli e le fonti potenziali di rischio, individuare i soggetti esposti, stimare i rischi considerando adeguatezza ed affidabilità delle misure di tutela già in atto, definire le misure di prevenzione e protezione atte a cautelare i lavoratori, programmare le azioni di prevenzione e protezione con priorità derivanti da:

* Gravità dei danni
* Probabilità di accadimento
* Numero di lavoratori esposti
* Complessità delle misure di intervento (prevenzione, protezione) da adottare

Lavoro System si avvale della tecnologia XML, in questo modo diventa molto semplice e rapido lavorare e condividere i propri lavori con altri utenti.

Tra le principali funzionalità del software, si evidenziano:

* Possibilità di gestire per ogni azienda più unità produttive/stabilimenti; per ogni singolo stabilimento sarà possibile inserire i reparti e le singole postazioni di lavoro
* Utilizzo di archivi di base a corredo dell software completi di: Categorie ISTAT-Ateco 2007, Attività Prototipo, Gruppi di Verifica, Macchine, Attrezzature, Sostanze, Impianti, DPI, Segnaletica, Protocollo Sanitario) ulteriormente ampliabili dall’utente
* Elementi degli archivi con scheda tecnica e riferimenti normativi, immagini e relative misure di prevenzione e protezione
* Gestione del programma di miglioramento aziendale tramite una check list dei gruppi di verifica inseriti
* Esportazione Anagrafica Aziendale e Dipendenti in Sicurtool
* Redazione e stampa del DUVRI ai sensi dell'Art. 26, Comma 3 D.Lgs 81/2008 (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) per la gestione dei lavori di appalto/subappalto, forniture e servizi tramite modulo (vendibile anche separatamente)
* Redazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro (Art. 26, Comma 3 D.Lgs 81/08)
* Gestione Anagrafica dipendenti con la redazione del Verbale di Consegna DPI e redazione dello storico
* Redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
* Gestione formazione/informazione dei dipendenti
* Stampa delle nomine ed autocertificazione dei rischi
* (Modulo Opzionale) Gestione delle visite mediche con scadenziario e storico delle visite
* (Modulo Opzionale) Gestione del Registro degli Infortuni
* Funzionamento in rete LAN o anche tramite modulo di immissione dati via Web
* Backup e ripristino dei dati
* Completa operabilità con qualsiasi editor di testo rtf
INFOTEL ha detto…
Il D.V.R., non adeguato, corrisponde ad una mancata valutazione dei rischi.


Il D.V.R. deve essere adeguato sia nel caso in cui vi siano nuovi fattori di rischio, sia nel caso non siano stati previsti nel documento quei rischi individuati nell’art.28 del D.Lgs.81/08 con particolare riferimento a "gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi".

Esaminando attentamente il D.Lgs.81/08 All’art.28, comma 2, lettera a) che, a differenza dell’abrogato D.Lgs. 626/94, art.4, lettera a), specifica che il D.V.R. deve contenere "una relazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa".

la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento deve essere fatta dal datore di lavoro in collaborazione dell’R.S.P.P. e del medico competente, per quest’ultimo nei casi previsti dall’art.41. La valutazione e la stesura del documento rientra tra gli obblighi del datore di lavoro che non può delegare (art.17, comma 1, lettera a).

Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del R.S.P.P. se possiede i requisiti di cui all’art.34, comma 2 (nella fattispecie in seguito dovrà frequentare corsi di aggiornamento previsti dal comma 3).

A questo punto necessita fare una distinzione tra il D.V.R. e l’autocertificazione.



D.V.R.

fino a 50 dipendenti, in attesa delle procedure standardizzate di cui all’art.6,comma 8, lettera f), la valutazione dei rischi e il D.V.R. devono essere effettuati secondo le normali procedure.
fino a 50 dipendenti, che svolgono attività particolarmente pericolose; attività di cui all’art 31, comma 6, lettere a),b),c),d),f) e g) - centrali termoelettriche, aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosici, industrie estrattive, strutture di ricovero e cura pubbliche e private…-; aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del presente decreto(cantieri temporanei o mobili), non si applicano le procedure standardizzate come stabilito dall’art.29, comma 7.
Oltre i 50 dipendenti non esiste alcuna deroga.


Autocertificazione

L’autocertificazione (art.29, comma 5, D.Lgs.81/08) dell’avvenuta valutazione dei rischi (in sostituzione del D.V.R.) viene fatta dal datore di lavoro che occupa fino a 10 dipendenti.

Tale autocertificazione (già prevista dall’abrogato D.Lgs 626/94, art.4, comma 11) è consentita fino a quando non entreranno in vigore le procedure standardizzate di all’art.6, comma 8, lettera f) D.Lgs.81/08), che verranno individuate con decreto dei Ministeri de del Lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell’interno acquisito il parere della Conferenza Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano (entro e non oltre il 31 dicembre 2010). Pertanto l’autocertificazione può essere effettuata dai datori di lavoro non oltre il diciottesimo mese successivo alla entrata in vigore del decreto interministeriale e precisamente non oltre la data del 30 giugno 2012.

L’autocertificazione non può essere fatta per quelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g) e precisamente:

a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose), e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (impianti nucleari, rifiuti radioattivi…), e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Il datore di lavoro che non aggiorna il D.V.R. non effettua una idonea valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro, per cui la valutazione stessa risulterà non accurata e non adeguata.


Con tale sentenza della Corte di Cassazione – Sentenza 4063/08 ha chiarito in modo inequivocabile l’applicazione degli obblighi da parte del datore di lavoro, pervenendo alla conclusione che una valutazione dei rischi non accurata o comunque non adeguata corrisponde ai fini sanzionatori ad una mancata valutazione dei rischi che comporta per il datore di lavoro l’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da € 5.000 a € 15.000 per la violazione dell’art. 17, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08.

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