D Lgs 81 la chiarezza


Nuovo decreto legislativo sulla salute e sicurezza sul lavoro
Il primo valore aggiunto: la chiarezza

dott.ssa Cinzia Frascheri
Responsabile nazionale Salute e Sicurezza sul Lavoro
e della Responsabilità Sociale delle Imprese



Lo scopo principale di un intervento legislativo è quello di andare a regolare una determinata materia. Spesso per la difficoltà di tale obiettivo o per la necessità di dover trovare soluzioni mediane tra le diverse priorità, o ancora, per dover rimanere ad un livello generale, comprensivo della grande parte della casistica, il linguaggio e il livello di determinazione dei testi legislativi, hanno mancato di frequente di rispondere a criteri di chiarezza e semplicità. Una mancanza, negli anni, che spesso ha determinato un atteggiamento di resistenza e lontananza dai testi regolativi da parte della maggioranza delle persone (anche quelle più direttamente interessate).

Un buon testo legislativo, oltre ad affrontare e declinare in modo adeguato e puntuale una determinata materia, deve puntare a presentare i concetti contenuti nel modo più lineare, semplice e completo, al fine di incontrare, non tanto, o non solo, la più ampia attenzione, ma di certo la più diffusa comprensione.
Al nuovo decreto legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, viene universalmente riconosciuto, in primis, tale merito. L’intervento di riordino e riassetto che è stato svolto - passando da un corpus normativo composto da più di una decina di testi legislativi diversi, ad un articolato unico di circa trecento articoli - di certo non è stato facile, ma l’intervento di maggior rilievo e valore è stato quello di compiere una profonda riforma che, oltre a modificare ed ampliare alcuni disposti legislativi già vigenti, ha operato significativamente a favore di una completezza informativa e di una chiarezza espositiva di grande rilievo.

Il primo più evidente segnale è rappresentato dall’ampiezza che l’articolo delle Definizioni (art.2), propone. Non si può certo dire che il testo del D.Lgs.626/94 fosse manchevole, tenuto conto che nella storia rimarrà il testo legislativo che ha introdotto in Italia il nuovo concetto culturale, in materia di salute e sicurezza, di una tutela a carattere prevenzionale e partecipativo, ma a supporto delle Definizioni che tale testo proponeva, occorrevano ampie integrazioni dottrinali che, se non fornite nelle aule formative o mediante personali approfondimenti, determinavano nei lettori-attuatori delle carenze informative e conoscitive profonde. In questo senso il nuovo decreto legislativo, rappresenta un importante passo avanti al fine della diffusione della conoscenza e comprensione, non demandando ad altre fonti di informazione la crescita culturale del lettore-attuatore in materia di tutela prevenzionale, ma assolvendo tale esigenza, raccogliendo in un ampio elenco le principali nozioni di base sul tema.

Anche in relazione ai rischi, la chiarezza, semplicità e precisione di linguaggio, rappresentano senza dubbio uno degli aspetti di maggior pregio e valore contenuti nel nuovo testo legislativo.

Non trovando di certo la CISL impreparata, tenuto conto dell’azione pressante culturale anticipatoria svolta in questi anni da parte del Dipartimento (anche mediante pubblicazioni specifiche), sul tema dello stress sul lavoro, non si può che salutare con soddisfazione la scelta del legislatore di porre chiarezza nei riguardi di uno dei temi più delicati oggetto di valutazione dei rischi. Escludendo il termine dal campo di intervento della valutazione dei rischi (a favore del termine stress lavoro-correlato, art.28), definitivamente (e finalmente) si è chiarito che solo i potenziali rischi collegati allo stress sul lavoro possono essere oggetto di una adeguata valutazione - preventiva e collettiva - dei rischi. In questo senso, si è chiarito che il mobbing, in nessun caso entra tra le fattispecie che possono essere “oggetto” di analisi dei rischi in ambiente di lavoro, così come gli atti di violenza e gli abusi sessuali (necessariamente, comunque, oggetto di denuncia e perseguibile per legge).

Altrettanta chiarezza la troviamo in merito all’espressione, di grande ampiezza e valore culturale, relativa alle (artt 1 e 28). In questo senso il legislatore ha voluto non porre l’attenzione sulla “questione femminile”, determinando indirettamente un collegamento riduttivo e negativo tra le tutele al femminile in ambiente di lavoro e la complessità e problematicità di analisi dei rischi in loro presenza, ma bensì ha voluto porre in evidenza ed attenzione la tipicità del soggetto che lavora, ponendo a centralità la persona con le sue differenze, determinate in specifico, ma non solo, dall’appartenenza ad un genere, sia esso maschile che femminile.

Diversi sono gli interventi che doverosamente si dovranno compiere nei prossimi mesi sul testo (previsti per legge 12 mesi per le modifiche), tenuto conto della ristrettezza del tempo avuto per compiere un’opera di grande volume, valore e complessità. Ma l’impegno che dovrà essere da parte di tutti perseguito è nel preservare il testo legislativo da qualunque modifica andrà a sottrarre l’alto valore di chiarezza, completezza e riforma che il nuovo testo racchiude. Così sulla rappresentanza, dove il legislatore ha ritenuto di dover ri-affermare, chiarire e potenziare, prima di tutto, l’importanza di una figura di Rappresentanza dei lavoratori in ogni luogo di lavoro, preoccupandosi solo poi, di determinarne l’effettiva praticabilità.

fonte Cisl

Conversione in legge DL 97/2008

L'Assemblea il 30 luglio ha approvato in via definitiva la conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante "disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini" (ddl 735-B), già approvato dal Senato il 15 luglio e quindi modificato dalla Camera.

Raffica di proroghe, di seguito alcune:

  • Differito dal 30 giugno 2008 al 31 dicembre 2008 il termine previsto per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione relativo alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa (ex Sviluppo Italia spa), al fine di consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle Regioni.
  • Rinvio delle disposizioni sull'abolizione dell'istituto dell'arbitrato negli appalti pubblici;
  • Proroga al 30.6.2008 del termine entro cui le attività ricettive devono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi;
  • Per quanto riguarda la rivalutazione dei terreni edificabili, proroga al 31.10.2008 del termine per la redazione e il giuramento della perizia e proroga del termine per il versamento rateizzato dell'imposta sostitutiva, ora anch'esso fissato al 31.10 di ciascun anno del triennio 2008-2010.

Soprattutto, per quel che concerne la sicurezza:

  • Le disposizioni inerenti la valutazione dei rischi previste dal D. Lgs. 81/2008 (c.d. TESTO UNICO SICUREZZA) nonché le relative sanzioni, saranno efficaci a decorrere dal 1 gennaio 2009, e non più dal 29.7.2008, come originariamente previsto dal comma 2 dell'art. 306 dello stesso decreto legislativo.
Leggi il DL 97/2008

Commenti

INFOTEL ha detto…
Decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97
"Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di termini"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008

Art. 1.
Disposizioni in materia di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a.

1. Al fine di salvaguardare interessi pubblici di particolare rilevanza e in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il Consiglio dei Ministri, con propria delibera, può individuare uno o più soggetti qualificati che, anche nell'interesse di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a., promuovano in esclusiva, per conto terzi ovvero anche in proprio, la presentazione di un'offerta, indirizzata all'azionista o alla società, finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. entro il termine indicato nella stessa delibera.

2. Dalla data della delibera di cui al comma 1, Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. consente al soggetto individuato o a soggetti dallo stesso individuati quali interessati alla presentazione dell'offerta, previa assunzione di adeguati impegni di riservatezza, l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie alla presentazione dell'offerta stessa.

3. Nel periodo intercorrente tra l'individuazione del soggetto e la presentazione dell'offerta di cui al comma 1, le attività comunque finalizzate alla preparazione dell'offerta stessa non danno luogo ad obblighi informativi ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Le successive determinazioni in ordine alla cessione del controllo, alle eventuali operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento dell'operazione, alle eventuali indennità e manleve da rilasciarsi o impegni da assumersi in relazione alla situazione della società, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono assunte con delibera del Consiglio dei Ministri, avendo prioritariamente riguardo alla salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti rispetto ai termini economici e finanziari complessivi dell'offerta presentata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

5. Al fine di assicurare la continuità e l'economicità dell'azione amministrativa, gli incarichi di consulenza già conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della procedura di privatizzazione di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. possono essere estesi, senza oneri aggiuntivi, anche oltre il termine originariamente previsto.

Art. 2.
Disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica

1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonche' l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 449,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 725 milioni di euro per l'anno 2010, di 690 milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 742 milioni di euro per l'anno 2014 e di 375 milioni di euro per l'anno 2015, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' regolato come segue:

a) per i progetti di investimento che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione del diritto alla fruizione del credito d'imposta;

b) per i progetti di investimento avviati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione del diritto alla fruizione del credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera a).

2. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati da formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati:

a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera a), esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la fruizione del credito di imposta e' possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie, negli esercizi successivi;

b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera b), la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonche' nei successivi trenta giorni il nulla-osta di cui alla lettera a).

3. Per il credito di imposta di cui al comma 1, lettera b), i soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due anni successivi a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale e' comunicato il nulla-osta e' consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo.

4. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo e' approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro tre giorni dalla data di adozione del provvedimento e' attivata la procedura per la trasmissione del formulario.

Art. 3.
Disposizioni in materia fiscale

1. Per l'anno 2008, i CAF-dipendenti ovvero i professionisti abilitati nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono effettuare entro il 10 luglio 2008 la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Restano comunque fermi i termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 23 gennaio 2008, pubblicato nel sito internet dell'Agenzia.

2. Per l'anno 2008 il termine di trasmissione della dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' fissato al 10 luglio 2008.

3. I soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa quella unificata, scadono nel periodo dal 1° maggio 2008 al 29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.

4. I soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2008, scadono fino al 29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.

5. Le persone fisiche presentano le dichiarazioni in via telematica, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2008, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.

6. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, presentano in via telematica la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, redatta sul modello approvato nell'anno 2008, entro il 30 settembre 2008.

7. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 140 e' inserito il seguente: "140-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei rimborsi arretrati di cui ai commi precedenti e di accelerare l'erogazione delle richieste dei rimborsi correnti, su proposta dell'Agenzia delle entrate, quote parte delle risorse finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio e' trasferita ad un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'erogazione:

a) di parte dei rimborsi di cui al comma 139;

b) dei rimborsi per i quali non e' maturato il termine di cui al comma 139.".

8. I commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74, sono abrogati.

Art. 4.
Differimento e proroga di termini

1. Al fine di consentire da parte dell'amministrazione finanziaria l'efficace utilizzo delle risorse umane previste ai sensi dell'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenuto conto che sono ancora in corso le attività di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione delle predette risorse in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonche' delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica ivi previste, il termine del 30 giugno 2008, stabilito nel citato comma 359, e' prorogato al 31 ottobre 2008.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

3. Il termine per l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 30 settembre 2008 per la Fondazione "Il Vittoriale degli italiani".

4. All'articolo 22 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "1° luglio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2009".

5. All'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2009".

6. Il termine di cui all'articolo 2, comma 407, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 31 dicembre 2008.

7. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi".

8. All'articolo 354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: "e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355".

9. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2009-2010.

Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
INFOTEL ha detto…
Il decreto legislativo 81/08, che interviene sulla materia della salute e sicurezza sul lavoro riordinando numerose disposizioni che sono state emanate nell’arco degli ultimi sessant’anni in un unico testo normativo, introduce anche una serie di novità, tra le quali si segnalano: l’estensione delle norme sulla sicurezza a tutti i settori di attività, pubblici e privati, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi; la rivisitazione delle attività di vigilanza; il finanziamento delle attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione; la revisione del sistema delle sanzioni; il rafforzamento delle funzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Il Titolo I del decreto legislativo che attua l’articolo 1 della Legge 123/07, riguarda il campo di applicazione, il sistema istituzionale, la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, la valutazione dei rischi, il servizio di prevenzione e protezione, la formazione, la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze, la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, la documentazione tecnico amministrativa e le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.
Il Titolo II e III disciplinano: luoghi di lavoro; attrezzature di lavoro e DPI; impianti e apparecchiature elettriche.
Il Titolo IV è dedicato ai cantieri temporanei o mobili. Il Capo I stabilisce gli obblighi e le responsabilità del committente o del responsabile dei lavori, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, gli obblighi dei lavoratori autonomi, le misure generali di tutela, gli obblighi dei datori di lavoro, i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, le modalità per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento. Il Capo II detta le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, compresi i lavori relativi a scavi e fondazioni e ai lavori svolti con l’impiego di ponteggi e impalcature; sono poi disciplinate le attività connesse alle costruzioni edilizie e alle demolizioni.
I titoli successivi disciplinano: segnaletica di sicurezza; movimentazione manuale dei carichi; videoterminali; agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima e atmosfere iperbariche); sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto); agenti biologici; atmosfere esplosive.
Con l’approvazione del decreto sono stati abrogati, fra gli altri, i decreti 626/94 e 494/1996, l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto 223/2006 e gli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della Legge 123/07.
Il decreto legislativo 81/2008, per la sua intrinseca rilevanza e per un molteplicità di ulteriori motivi, è oggetto di un vivace dibattito non ancora esaurito a mesi dalla sua pubblicazione.
INFOTEL ha detto…
Da quando il D.Lgs. 81/08 è pienamente in vigore?

Il DLgs 81/2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30/4/2008 (Supplemento Ordinario n. 101) ed è entrato in vigore il 15/5/2008. Alcuni obblighi però non sono ancora entrati in vigore per espressa previsione dell’art.306 del Decreto.
In particolare: le disposizioni in tema di valutazione dei rischi (definite dagli articoli 17, comma 1, lettera a, e 28), nonché dalle altre disposizioni previste nei titoli specifici, diventano efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2009 (in questo senso ha operato la Legge 2/8/2008 n. 129 che ha modificato l’ art. 306 del DLgs 81/2008).
Va comunque precisato che fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti e in particolare l’art. 4 del D.L.vo 626/94. Relativamente ai campi elettromagnetici, con la formulazione adottata dal legislatore all’articolo 306 del Testo Unico e stante l’emanazione della direttiva 2008/46/CE, l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV ha subito uno slittamento temporale di 4 anni ed è prevista per il 30/04/2012. Per il Capo V del Titolo VIII del Testo Unico (radiazioni ottiche artificiali) l’entrata in vigore è invece prevista per il 26/04/2010.
Si sottolinea comunque il principio affermato in generale all’art.28 del Testo Unico e ribadito relativamente agli agenti fisici all’art.181 che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici e alle radiazioni ottiche artificiali, in relazione ai quali esiste quindi l’obbligo (sanzionabile) alla valutazione e all’identificazione delle misure preventive e protettive (comprese la informazione/ formazione e la sorveglianza sanitaria) per minimizzare il rischio. In pratica, e per quanto riguarda i compiti di vigilanza, fino alle date del 30/04/2012 e 26/04/ 2010 non saranno richiedibili e sanzionabili le inottemperanze agli obblighi specificamente previsti rispettivamente dal Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del DLgs 81/2008, ma resteranno validi, richiedibili e sanzionabili i principi generali affermati nel Titolo I e nel Capo I del Titolo VIII. In questo contesto, si raccomanda comunque, sin da ora, di riferirsi alle indicazioni desumibili dal Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del TU anche tenuto conto del richiamo alle norme di buona tecnica e alle buone prassi di cui all’art.181.
INFOTEL ha detto…
Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, ho elaborato alcuni Documenti di Valutazione dei Rischi 626 presso alcune Aziende, comprensivi della Valutazione del Rischio Chimico, Vibro e Rumore. Dato che i limiti di esposizione, valori d’azione, ecc... del D.Lgs. 81/08 sono i medesimi del D.Lgs. 187 e 195 sarebbe fattibile fare una dichiarazione che i contenuti dei «vecchi documenti» sono conformi al nuovo D.Lgs. 81/08?
L’art. 28 del Dlgs 81/2008 specifica quale deve essere l’oggetto della valutazione dei rischi e in particolare il comma 2 stabilisce cosa deve contenere il documento di valutazione dei rischi. Qualora il documento elaborato prima dell’entrata in vigore del DLgs sia già conforme all’art. 28 e completo con tutti i dai richiesti è evidente che non occorre modificare tale documento ma è sufficiente che lo stesso abbia «data certa».
Per quanto attiene ai rischi specifici va specificato che non sempre i limiti di esposizione sono uguali a quelli della vecchia normativa. Ad esempio, per le vibrazioni sono stati introdotti limiti relativi alle brevi esposizioni, per quanto attiene al rischio chimico non si parla più di «rischio moderato» ma di rischio «basso e irrilevante per la salute dei lavoratori». Si consiglia quindi di rivedere il documento alla luce delle nuove disposizioni del DLgs 81/2008.
INFOTEL ha detto…
Il comma 2 art. 28 del Decreto 81/08 «testo unico» stabilisce che il documento di valutazione dei rischi debba avere una data certa. Cosa si intende per data certa?
Il decreto non indica quali siano le procedure per garantire data certa. E’ possibile rifarsi ad un precedente contenuto nell’art. 1 della L. 325/2000 del 5 dicembre 2000 (privacy). In relazione a tale disposto il garante per la protezione dei dati personali ha emanato in data 5/12/2000 un parere che ha fornito “Chiarimenti sulla data certa”. Nel citato parere si legge:
In questa prospettiva, senza pretesa di indicare in modo esauriente tutti i possibili strumenti idonei ad assegnare al documento una data certa, il Garante richiama l’attenzione dei titolari del trattamento sulle seguenti possibilità che appaiono utilmente utilizzabili:
a) ricorso alla c.d. «autoprestazione» presso uffici postali prevista dall’art. 8 del d.lg. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull’involucro che lo contiene;
b) in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell’atto;
c) apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. d.P.C.M. 8 febbraio 1999);
d) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico;
e) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.
Pertanto, si ritiene che nel caso in cui il documento di valutazione dei rischi sia redatto in conformità a tali sistemi sia sicuramente da ritenersi dotato di data certa.
INFOTEL ha detto…
Il decreto 81/08 stabilisce un regime di incompatibilità ad esercitare la funzione di medico competente (art. 39) e l’attività di consulenza (art. 13) per i dipendenti pubblici assegnati ad uffici che svolgono attività di vigilanza. Tale incompatibilità è limitata ai dipendenti degli SPRESAL o anche a quelli dei servizi SIAN e SISP che non sono direttamente coinvolti nell’attività di vigilanza dei luoghi di lavoro?

Si ritiene che “l’attività di vigilanza” indicata dal Decreto si riferisca alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza del lavoro e non si estenda alla vigilanza in altre materie.
INFOTEL ha detto…
Sul modello di attestato rilasciato ai partecipanti ai corsi di formazione (Mod A-B-C) si riporta il riferimento all’art. 8 bis D.Lgs. 626/94, come integrato dal D.Lgs. 195/03. Essendo attualmente superato dal d.lgs. 81/08 art. 32 possiamo emettere gli attestati con il riferimento corretto?

E’ assolutamente possibile, anzi è opportuno, sostituire il riferimento alla norma specifica indicato sugli attestati. E’ da citare quindi l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 81/2008.
INFOTEL ha detto…
L’articolo 32 del d.lgs. 81/08 comma 5 individua una serie di classi di laurea (lauree in ingegneria civile e ambientale, lauree in ingegneria dell’informazione, lauree in ingegneria industriale, scienze dell’architettura esonerate dalla frequenza ai corsi di formazione, lauree in professioni sanitarie della prevenzione) i cui detentori sono esonerati dalla frequenza ai moduli A e B:

- l’articolo ha valore retroattivo? tutti i laureati in ingegneria possono considerarsi esonerati dai primi due moduli? oppure solo i laureati dal 2000 in avanti (data del decreto che cita le classi di laurea più vecchio a cui si fa riferimento)?
- l’esonero è valido sia per le lauree triennali sia per quelle quinquennali?
Il comma 5 dell’art. 32 del d.lgs. 81/08 afferma che l’esonero dai moduli A e B è possibile per le persone in possesso di specifiche lauree, ma nulla dice riguardo alla data di conseguimento di esse, né specifica la necessità di una laurea specialistica quinquennale. Pertanto si ritiene che anche i laureati prima del 2000 o con laurea triennale siano inclusi nei soggetti che usufruiscono dell’esonero, purché in possesso di lauree riconosciute corrispondenti a quelle indicate in normativa.

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