Che cos'è un SGSL?


Un SGSL è un sistema organizzativo aziendale finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza ottimizzando il rapporto costi/benefici.


Un SGSL

è un software? NO
è un testo normativo? NO
è un obbligo di legge? NO


Ed allora perché adoperarsi per attuare all'interno della propria azienda un SGSL?

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Commenti

INFOTEL ha detto…
Vantaggi sgsl :

Riduzione dei costi della salute e sicurezza sul lavoro minimizzando al minimo i rischi;

Incremento dell’efficienza aziendale e quindi della qualità del lavoro;

Possibilità di accedere a finanziamenti mirati verso l’attuazione delle misure di tutela della sicurezza sul lavoro art. 11;
INFOTEL ha detto…
Come si attua un SGSL

Scelta di un modello di gestione da adottare (Linea guida UNI-INAIL,OHSAS 18001:2007) il modello scelto definisce la sequenza degli elementi di un SGSL;

Applicare in maniera sequenziale gli step definiti nel processo organizzativo con il coinvolgimento di tutte le figure aziendali;
INFOTEL ha detto…
Ho sentito parlare del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (S.G.S.L). In che cosa consiste? è obbligatorio?

Non vi è l'obbligo di adozione di sistemi di gestione della sicurezza. Un SGSL è finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza che l'azienda si è data allo scopo di ridurre i propri costi ed aumentare i propri benifici. Gli scopi del SGSL sono infatti di:

- ridurre i costi derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti, i clienti, i fornitori, i visitatori, ecc.;
- aumentare l'efficienza e le prestazioni dell'impresa;
- contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
- migliorare l'immagine interna ed esterna dell'impresa.

Gli step fondamentali per un sistema di gestione sono:
la pianificazione/programmazione, l'attuazione, il monitoraggio ed infine il riesame e miglioramento.

Dalla lettura dell'articolo 30 del D.Lgs. 81/08 si evince che se l'Azienda dimostra di aver adottato ed applicato efficacemente un modello di organizzazione e di gestione, è sollevata dalla responsabilità amministrativa.
INFOTEL ha detto…
Considerato che:

- la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce parte integrante della gestione generale dell'azienda e che i SGSL costituiscono uno degli strumenti per favorire tale integrazione;

- l'art. 9 della legge n. 123/2007 estende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, prevedendo pesantissime sanzioni economiche ed interdittive.

Da tali pesantissime sanzioni vanno esenti le imprese che hanno adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati di cui sopra;


- nel D. Lgs. n. 81 /2008 (Testo unico sulla sicurezza) si danno indicazioni sui modelli di organizzazione e gestione aventi efficacia esimente della responsabilità di cui al D. Lgs. n. 231/01 e, al comma 5 dell'art. 30 del D. Lgs. 81/08, si legge: "In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 Settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6." .



Le presenti istruzioni operative hanno la finalità di facilitare le imprese di costruzione nel complesso compito di istituire e attuare un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) coerente con i requisiti previsti dalle "Linee guida per un Sistema di Gestione della Salute e sicurezza sul Lavoro (SGSL)" prodotte da UNI e INAIL nel 2001 tramite un gruppo di lavoro a cui hanno partecipato, oltre a UNI e INAIL, l'ISPESL e le parti sociali (CGIL, CISL e UIL per i lavoratori e CNA, CONFAGRICOLTURA, CONFAPI, CONFARTIGIANATO e CONFINDUSTRIA per i datori di lavoro).

Le presenti istruzioni operative sono coerenti anche con le "Indicazioni specifiche per l'applicazione nelle aziende di costruzioni esercenti cantieri temporanei e mobili", elaborate dallo stesso gruppo di lavoro di cui sopra e approvate il 24 giugno 2003.



Infine le presenti istruzioni operative risultano coerenti col "Codice di comportamento delle imprese di costruzione" redatto dall'ANCE in ottemperanza del disposto dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs n. 231/2001 e approvato dal Ministero della Giustizia nella sua versione aggiornata.

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