Il 16 maggio entrerà definitivamente l Decreto Legislativo 81/2008

Il 16 maggio entrerà definitivamente in vigore, salvo ulteriori proroghe, il Decreto Legislativo 81/2008, che ha sostituito il decreto 626/94 sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.


Questa scadenza ha suscitato molta preoccupazione tra le imprese, alimentata da voci allarmistiche circa nuovi e complessi adempimenti da attuare.
In realtà, il Decreto 81/2008 ha confermato gli obblighi della 626, ai quali ci si doveva già adeguare da tempo, introducendo solo alcune novità su punti specifici.
Comunque, la scadenza del 16 maggio può essere l’occasione per fare un check-up sulla sicurezza in azienda e verificare se si è in regola con tutti gli obblighi di legge.


Vediamo quindi i punti della normativa più interessanti per le aziende commerciali, con le novità introdotte al D. 81/08, il quale si applica a tutte le imprese ove vi sono, oltre al titolare, collaboratori con qualsiasi tipologia contrattuale. Quindi, tutti gli obblighi si applicano integralmente anche alle aziende con uno o due dipendenti.
Valutazione dei rischi: Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi presenti in azienda ed individuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi. Tale compito non è delegabile; anche se svolto da un tecnico di fiducia, il datore di lavoro ne porta comunque la responsabilità.
Documento di valutazione dei rischi: contiene tutte le indicazioni relative ai criteri adottati per individuare i rischi, alle misure di prevenzione ed alla loro attuazione. Secondo la precedente norma, le aziende con meno di dieci dipendenti erano esonerate dalla redazione del documento, sostituito da un’autocertificazione attestante l’avvenuta valutazione dei rischi. Ora il documento è obbligatorio per tutti, ma le aziende con meno di 10 dipendenti possono autocertificare la valutazione fino all’uscita del decreto ministeriale con le istruzioni per la redazione semplificata del documento. L’autocertificazione dovrà contenere i seguenti dati: generalità dell’azienda e del datore di lavoro, attività svolta, nominativo del responsabile del servizio di prevenzione, dichiarazione dell’avvenuta valutazione dei rischi e dell’individuazione delle misure preventive e di sicurezza.


Il Decr. 81/2008 ha previsto che il documento deve avere data certa (annullo postale, registrazione pubblica, etc.). Inoltre, esso va integrato con altre valutazioni di rischi (rischio stress, presenza di stranieri non parlanti italiano, etc) introdotte dal decreto. Entrambi questi adempimenti vanno realizzati entro il 16 maggio.
Servizio Prevenzione e protezione: Il datore di lavoro ha l’obbligo di istituire il servizio di prevenzione e protezione e designarne il responsabile e gli addetti. Il responsabile, che può essere lo stesso datore, deve frequentare un corso di formazione di 16 ore. Per chi lo ha già fatto, il decr. 81/2008 prevede un aggiornamento di 4 ore.
Il servizio collabora con il datore di lavoro nell’individuazione e nella valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione da attuare; provvede inoltre all’informazione ed alla formazione dei lavoratori sui rischi ed organizza la riunione periodica (obbligatoria solo nelle aziende con più di 15 dipendenti, con cadenza annuale) con i lavoratori sulla prevenzione e protezione.
Il datore di lavoro che svolga direttamente tali compiti dovrà inviare agli organi di vigilanza comunicazione dell’avvenuta valutazione dei rischi e della redazione del documento o dell’autocertificazione, unitamente ad una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento di tali compiti e l’attestazione di frequenza del corso di formazione.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
Il rappresentante è scelto dai lavoratori riuniti in assemblea e della sua elezione deve essere redatto un verbale sintetico, da conservarsi unitamente agli altri documenti riguardanti la sicurezza aziendale. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dovrà essere consultato dal datore di lavoro in occasione della valutazione dei rischi, della designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e riguardo alla formazione dei lavoratori. Egli può segnalare al datore di lavoro eventuali situazioni di rischio, anche per conto dei lavoratori e verifica l’applicazione elle misure di sicurezza. Il rappresentante dei lavoratori ha diritto a ricevere, a cura del datore di lavoro, una apposita formazione in materia di salute e sicurezza, della durata minima di 32 ore, e un aggiornamento periodico di 4 ore. L’attestazione di tale formazione deve essere conservata in azienda. Attenzione: il Decr. 81/2008 ha stabilito che il nominativo del rappresentante va comunicato all’INAIL entro il 16 maggio p.v.
Informazione dei lavoratori : Il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di informare i lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione, sulle procedure da adottare in caso di pericolo e sui rischi connessi alle proprie specifiche mansioni.


Obblighi dei lavoratori: osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro in materia di sicurezza ed utilizzare correttamente le attrezzature ed i dispositivi di protezione forniti dal datore di lavoro, non utilizzare attrezzature o svolgere qualsiasi incarico se non autorizzati, non effettuare operazioni che possano mettere in pericolo altri lavoratori, cooperare con il datore di lavoro al mantenimento delle condizioni di sicurezza.
Primo soccorso: occorre tenere a disposizione una dotazione minima di materiale per il primo soccorso o, nelle aziende con 5 o più dipendenti, una cassetta di pronto soccorso. È obbligatorio avere almeno un addetto al primo soccorso (datore o lavoratore) che abbia frequentato un corso di 8 ore.


Servizio antincendio: almeno 1 addetto che abbia frequentato l’apposito corso di formazione (4 ore per le attività a basso rischio, come i negozi). Almeno 1 estintore ogni 100 mq. di superficie.


Medico competente: è previsto solo per le attività con obbligo della sorveglianza sanitaria. Nel caso dei laboratori orafi, tale obbligo è previsto per le lavorazioni che utilizzino, per operazioni di lucidatura, saldatura, fusione, etc., sostanze potenzialmente dannose quali cadmio, arsenico, mercurio, resine, solventi etc. Le attività commerciali in genere sono escluse dall’obbligo della sorveglianza sanitaria e non sono pertanto tenute alla nomina del medico competente. Si tenga però presente che gli addetti alla movimentazione di carichi superiori a 30 Kg. e gli operatori al videoterminale (esclusi i registratori di cassa) che utilizzano l’attrezzatura, in modo sistematico ed abituale, per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause di 15 minuti ogni 2 ore previste dalla legge, devono obbligatoriamente essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

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