La data certa e il d lgs 81

Durante questi primi mesi di vita del nuovo Testo unico si è discusso a lungo proprio sugli strumenti idonei a conferire data certa al documento di valutazione e sono emerse anche diverse problematiche applicative che, vista anche l' entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di valutazione dei rischi (1° gennaio 2009, ), appare necessario approfondire.

In primo luogo occorre premettere che il principio in base al quale «Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa» trova la sua evidente ratio nella necessità avvertita dal legislatore di porre rimedio, in qualche modo, alla tendenza di retrodatare il documento; inoltre, questa innovazione deve essere messa in relazione anche alla correlata abolizione dell'obbligo di comunicare il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) all'azienda sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro (di cui all'art. 8, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626) che ora deve essere tassativamente riportato proprio nel documento di valutazione [(ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera e)] [1].

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