FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO I COMPITI DI RSPP


FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO I COMPITI DI RSPP

"Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, ai sensi dell’ art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81": l'accordo disciplina, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 81/08, i contenuti e le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e degli aggiornamenti per i datori di lavoro che svolgono direttamente il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

I corsi si articolano su diversi percorsi formativi, di durata variabile (da 16 a 48 ore) in relazione alla natura dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e delle attività lavorative.

La formazione può essere svolta anche su piattaforme di "e-learning", purché queste rispettino specifici requisiti indicati nell'allegato dell'accordo.

I percorsi formativi saranno costituiti sempre da 4 moduli, aventi rispettivamente contenuti di carattere: normativo, gestionale, tecnico, relazionale.

Per quanto riguarda i requisiti dei docenti, pur in attesa dell'elaborazione da parte della Commissione Consultiva Permanente per la salute sul lavoro dei criteri del "formatore per la salute e sicurezza", i corsi dovranno sempre essere tenuti da docenti in grado di dimostrare di possedere, con riferimento alle tematiche specifiche trattate, un'esperienza almeno triennale di docenza in materia di tutela della salute e sicurezza.

Al termine del percorso formativo per datori di lavoro RSPP, dovrà essere somministrata una verifica, effettuata per mezzo di colloquio o di test (le modalità sono alternative fra loro).

L'organizzazione dei corsi di formazione dovrà rispettare, tra le altre, i seguenti requisiti:
- numero massimo di partecipanti pari a 35;
- assenze ammesse pari al 10% del monte ore complessivo.

L'aggiornamento periodico quinquennale, che dovranno seguire i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP, avranno durata rispettivamente di:
6 ore per il rischio "basso"
10 ore per il rischo "medio"
14 ore per il rischio "alto"

Per i datori di lavoro già formati secondo le indicazioni del D.M. 16/01/1997, l'obbligo di aggiornamento quinquennale si calcola a partire dalla data di pubblicazione dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale.
Precisazione importante: la formazione prevista dall'art. 32 del D. Lgs. 81/08, svolta secondo l'accordo sancito il 26/01/2006 in sede di Conferenza permanente per i rapproti tra Stato, Regioni e Provincie Autonome, pubblicato in G.U. n. 37 del 14/02/06, è alternativa a quella prevista nel presente accordo.

ACCORDO SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PER LAVORATORI, DIRIGENTI E PROPOSTI

"Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori": l'accordo disciplina ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08, la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione e dell'aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'art. 21 del D. Lgs. 81/08 (che diviene obbligatoria qualora questi stessi soggetti svolgano attività lavorative in "ambienti confinati").
Le caratteristiche della formazione sulla sicurezza per dirigenti e preposti indicata nell'accordo è da considerarsi "facoltativa", ma rappresenta "lo stato dell'arte" e, quindi, i percorsi formativi conformi a tali requisiti garantiscono la certezza dell'adempimento dell'obbligo previsto all'art. 37 comma 7.

Anche per la formazione sulla sicurezza per lavoratori, dirigenti e preposti, i docenti dovranno dimostrare un'esperienza di almeno 3 anni.

L'organizzazione della formazione sulla sicurezza dovrà rispettare alcuni requisiti, tra i quali:
- la presenza di un soggetto organizzatore del corso, che può essere anche il datore di lavoro;
- la presenza di un responsabile del progetto formativo, che può essere il docente stesso;
- la tenuta di un registro dei presenti;
- l'obbligo di frequenza pari al 90% delle ore previste;
- la definizione dei contenuti tenendo presente: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché contrattuale. In particolare, nei confronti degli stranieri i corsi dovranno essere svolti previa comprensione e conoscenza della lingua.

PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA PER I LAVORATORI
I lavoratori saranno soggetti ad un percorso formativo, di fatto conforme ai contenuti previsti nell'art. 37, costituito da due moduli:
1 - Modulo di "formazione generale", di durata non inferiore a 4 ore, il quale tratterà contenuti relativi a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni, organi di vigilanza, controllo e assistenza;
2 - Modulo di "formazione specifica", sui rischi presenti in azienda, sulle procedure di lavoro, anche in situazioni di emergenza, di durata variabile da 4 a 12 ore in relazione ai rischi riferiti alla mansioni e alle caratteristiche del settore di appartenenza dell'azienda (in modo analogo a quanto previsto per i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP).

Tale formazione è da considerarsi "di base": a questa dovrà aggiungersi la formazione "specifica" per i rischi normati dai Titoli successivi al Titolo I del D. Lgs. 81/08 (tra cui anche la formazione per l'uso di attrezzature particolari, quali ad esempio il carrello elevatore, gli apparecchi di sollevamento, etc.). Analogamente, l'addestramento è da considerarsi "aggiuntivo" ai percorsi formativi individuati dall'accordo.

Aspetto da evidenziare: nei percorsi formativi sulla sicurezza per i lavoratori non è previsto nell'accordo la necessità di una verifica finale di apprendimento.

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER I PREPOSTI

La formazione sulla sicurezza per i preposti, definiti nell'art. 2 comma 1, del D. Lgs. 81/08, oltre naturalmente prevedere lo stesso percorso formativo dei lavoratori precedentemente indicato, deve essere integrata con ulteriore formazione, di durata minima di 8 ore, che si conclude con una verifica da effettuarsi per mezzo di colloquio o test.

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER DIRIGENTI

La formazione per i dirigenti sostituisce integralmente la formazione per i lavoratori precedentemente descritta ed è strutturata su 4 moduli, rispettivamente aventi contenuti:
1 - giuridico, normativo
2 - gestionale e di organizzazione della sicurezza
3 - valutazione dei rischi
4 - comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

La durata minima della formazione è di 16 ore. Al termine della stessa dovrà essere effettuata una verifica di comprensione per mezzo di colloquio o test.

AGGIORNAMENTO PERIODICO IN MATERIA DI SICUREZZA PER LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI

Per i lavoratori, i dirigenti e i preposti è previsto un aggiornamento di 6 ore con cadenza quinquennale.

Commenti

Post popolari in questo blog

Un committente vuole affidare dei lavori ad un lavoratore autonomo

Contratti di sviluppo, Rifiuti, Stress lavoro, Misure per l’autoimprenditorialità

Pos PSS Psc